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Ultimo aggiornamento: 30 Set 2019Prevenzione della Corruzione
Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari
Codice di comportamento dei dipendenti
Accesso civico
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede il diritto di accesso di chiunque a dati e documenti.
L’accesso civico a dati e documenti con obbligo di pubblicazione, previsto dall’art. 5, comma 1, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare ma di cui abbiano omesso la pubblicazione. L’accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’istituto dell’accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016 che ha apportato numerose modifiche e integrazioni alla normativa sulla trasparenza contenuta nel decreto legislativo 33 del 2013.
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
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